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IL PRIVATO PUO’ ESSERE RESPONSABILE DELL’INSICUREZZA DEI LAVORATORI ? SENTENZA 42465

30 Dicembre 2014

Chiunque commissioni l’esecuzione di lavori su tetto della propria abitazione o azienda,  ha l’obbligo di imporre l’osservanza degli obblighi di sicurezza e di adottare tutte le cautele idonee ad evitare ogni rischio per il lavoratore la cui condotta omissiva non può essere considerata quale unica causa dell’eventuale infortunio. In caso di inosservanza  da parte del lavoratore incaricato, il committente deve rifiutarsi di stipulare il contratto o di proseguire nella sua esecuzione, chiedendone l’immediata risoluzione.

In caso di infortunio mortale sul lavoro, colui che incarica/richiede di svolgere lavori edili nella propria abitazione è ritenuto responsabile di omicidio colposo anche se il lavoratore deceduto è autonomo. Così si espressa la IV sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 42465 depositata il 1 Dicembre 2010, in merito ad un episodio di caduta dall’alto occorso ad un lavoratore autonomo mentre eseguiva lavori di ristrutturazione in un’abitazione privata.

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non sarebbe successo se ci fosse stata la Linea Vita

La Cassazione ha confermato il verdetto dei giudici di merito, i quali in sede di appello avevano già condannato il ricorrente parchè responsabile del delitto di omicidio colposo ex art 589 c.p.

La contestazione addebitata al ricorrente si basa sulla considerazione dei giudici che il proprietario dell’abitazione, in qualità di committente dei lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, non aveva osservato le minime garanzie antinfortunistiche, consentendo viceversa all’operatore di svolgere detti lavori in assenza di qualsiasi tutela atta a scongiurare i rischi di caduta dall’alto.

Infatti, sia le indagini svolte che gli atti depositati avevano evidenziato lo svolgimento di attività lavorativa ad un’altezza superiore ai due metri senza l’utilizzo dei DPI, in mancanza delle cinture di sicurezza, del casco, delle impalcature, queste ultime sostituite da “alcune tavole inchiodate, senza parapetto” collegate tramite una “scala di ferro”, oltre alla mancanza di altri presidi di sicurezza.

Oltre alla generica assenza di adozione da parte del committente di qualsiasi presidio antinfortunistico, gli Ermellini hanno contestato al ricorrente di aver svolto i lavori in economia, senza una preventiva verifica della idoneità dell’operaio, tra l’altro neppure iscritto ad albi e o liste, senza la nomina di un direttore dei lavori e quindi assumendosi interamente i rischi di una tale operazione. Dall’assunto è derivata la decisione dei Giudici Supremi di far gravare la responsabilità in toto sul committente dei lavori, considerato colpevole di omicidio colposo accompagnato dalle attenuanti generiche.

Tra gli obblighi sommariamente individuati dalla Suprema Corte vi sono tra gli altri proprio quelli riferiti al Dlgs. 81/2008, all’interno del quale è importante  ricordare che vi sono tutti quelli in riferimento ai lavori in quota (artt. 111 e 115).

Tali obblighi, impongono al proprietario dello stabile la messa in sicurezza delle aree di lavoro, attraverso opere provvisionali o prodotti per la protezione Anticaduta Linea Vita.

Il problema da risolvere sta proprio nel determinare, quando la messa in sicurezza delle coperture diviene urgente?

 

Non v’è dubbio al riguardo,  la condizione in cui corre l’obbligo di mettere in sicurezza le coperture sia sempre, dal momento che il tetto diventa luogo di lavoro anche solo per l’intervento dell’antennista o del periodico controllo copertura dopo l’inverno o un temporale, verifiche statiche cammini e loro pulizia così come i canali di gronda  o manutenzione all’impianto fotovoltaico ecc…

La soluzione è Falzoi Linea Vita,  ti seguiamo noi dalla progettazione all’installazione certificata  come da normativa UNI EN 795-2012.

La nostra Mission è  la diffusione della consapevolezza che dalla corretta progettazione è installazione dei sistemi anticaduta –  Linea Vita, da essi  dipende la vita degli operatori in quota.

Linea Vita      #èsicura    #èpratica    #èeconomica. 

 

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