Linea vita condominio: l’amministratore è responsabile della sicurezza

17 Dicembre 2014

L’entrata in vigore del decreto 81/2008, integrato poi col 106 del 2009 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha configurato nuovi importanti scenari assegnando nuove responsabilità agli amministratori immobiliari/condominiali, responsabilità che hanno lo scopo di prevenire la caduta dall’alto  degli operatori quando si trovano ad operare sul tetto dell’edificio condominiale.

Secondo la normativa sopra citata il Committente al pari del Datore di lavoro, si deve attenere ai principi e alle misure generali di tutela dei lavoratori in quota al fine di evitare infortuni e salvaguardare vite umane, dando priorità alle misure di protezione collettiva a quelle individuali, là dove ciò non sia possibile è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale.
(capo II del titolo IV si applica sia ai cantieri temporanei o mobili sia ad ogni altra attività lavorativa che preveda lavori in quota).

Chi è il committente?

L’articolo 89 recita: “Il committente è la figura che commissiona richiede un lavoro, indipendentemente dall’entità o dall’importo. Esso può essere una persona fisica  nel caso di un lavoro privato, una persona giuridica nel caso di un lavoro per un’azienda, un ministero nel caso di un lavoro pubblico, nel caso del condominio è l’amministratore.”

In ambito giuridico un committente può essere definito mandante se stipula un contratto detto mandato che vincoli il mandatario, ovvero il ricevente dell’accordo a eseguire attività per conto del committente stesso.

Come dovrebbe comportarsi l’amministratore di condominio in assenza di protezioni per chi accede al tetto del condominio?

Nei casi in cui non sia possibile attuare misure di protezione collettiva (parapetti, ponteggio, cestelli elevatori) per i lavori in quota, è obbligato a garantire la sicurezza dei lavoratori che siano essi autonomi o dipendenti, attraverso l’adozione di misure di protezione individuale, quali, sistemi anticaduta o linee vita, qualora non si possano effettuare i lavori in sicurezza proibire l’accesso al tetto dell’edificio a chiunque senza deroghe.

Ecco dunque la necessità per l’amministratore di condominio di dotare i “propri” edifici con sistemi anticaduta – linee vita, al fine di consentire a chi accede al tetto del condominio il transito e l’esecuzione di interventi in sicurezza (antennista, spazzacamino, lattoniere, muratore), per i quali l’adozione di misure di protezione collettiva non trova giustificazione.

 

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